Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 7 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte II))

Le parti rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale che potesse loro competere in dipendenza del presente atto ed esonerano il signor conservatore dei registri immobiliari di Piacenza da ogni e qualsiasi sua responsabilita' al riguardo.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-nicolini-parte-ii-art7 · fonte su Normattiva