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[1]Se il numero degli ufficiali presenti in colonia non sia sufficiente a comporre il consiglio, secondo il disposto dell'articolo 106, il comandante delle truppe rimettera' gli atti al ministero, che ne ordinera' la convocazione presso il comando del corpo di armata di Napoli.
[2]Per decisione del ministro per la guerra sono convocati presso il suddetto comando i consigli di disciplina che non possono essere ordinati in colonia perche' il comandante delle truppe non riveste il grado di generale, e quelli per fatti commessi in colonia da ufficiali rimpatriati o che si sono recati all'estero.
[3]In tutti questi casi si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 1 gennaio 1936
