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[1]Se il numero degli ufficiali presenti in colonia non sia sufficiente a comporre il consiglio, secondo il disposto dell'articolo 106, il comandante delle truppe rimettera' gli atti al ministero, che ne ordinera' la convocazione presso ((il comando di difesa territoriale di Napoli)).
[2]Per decisione del ministro per la guerra sono convocati presso il suddetto comando i consigli di disciplina che non possono essere ordinati in colonia perche' il comandante delle truppe non riveste il grado di generale, e quelli per fatti commessi in colonia da ufficiali rimpatriati o che si sono recati all'estero.
[3]In tutti questi casi si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009
