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[1]Tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, e' determinato dall'eta', fermo restando peraltro, tra gli ufficiali di ogni singolo ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo stesso.
[2]A parita' di eta', si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'.
[3]Qualora si riscontrasse parita' anche nella anzianita' assoluta di nomina ad ufficiale effettivo, verra' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo come ufficiale in servizio permanente.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
