Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'ufficiale del servizio permanente perde, nel ruolo di anzianita', un numero di posti commisurato alle promozioni al grado superiore a quello da lui rivestito, effettuate nell'anno precedente a quello della ripresa del servizio, ed al tempo in cui sia stato:
tolto: 1° detenuto per condanna, o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;
tolto: 2° detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della liberta' personale, di durata superiore ad un mese;
tolto: 3° collocati in disponibilita';
tolto: 4° sospeso dall'impiego;
tolto: 5° in aspettativa per motivi privati.
tolto: La misura e le modalita' della deduzione sono stabilite dal regolamento.
tolto: Agli ufficiali « a disposizione », per la perdita di anzianita', si applica la norma di cui all'articolo seguente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art12 · fonte del testo