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[1]In tempo di guerra e' sospesa l'applicazione degli articoli 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della presente legge.

[2]E data pero' al Governo la facolta' di collocare a riposo gli ufficiali, in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art119 · fonte del testo