Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 163 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: In qualunque momento l'ufficiale che dimostri di non possedere le qualita' necessarie (eccetto quelle fisiche per le quali si provvede a norma dell'art. 44) che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri, deve essere preso in esame per l'eventuale cessazione dal servizio.

tolto: L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale, e' subordinata alle seguenti condizioni:

tolto: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti,di generali d'armata o di corpo d'armata;

tolto: b) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta delle autorita' previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, se si tratti di generali di brigata o di divisione;

tolto: c) alla decisione del ministro, su proposta delle autorita' previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, per tutti gli altri Ufficiali.

tolto: Le disposizioni del presente articolo abrogano anche quelle dell'art. 13 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per quanto riguarda gli ufficiali del Regio esercito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art46 · fonte del testo