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[1]L'ufficiale del servizio permanente perde, nel ruolo di anzianita', un numero di posti commisurato alle promozioni al grado superiore a quello da lui rivestito, effettuate nell'anno precedente a quello della ripresa del servizio, ed al tempo in cui sia stato:

[2]1° detenuto per condanna, o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

[3]2° detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della liberta' personale, di durata superiore ad un mese;

[4]3° collocati in disponibilita';

[5]4° sospeso dall'impiego;

[6]5° in aspettativa per motivi privati.

[7]La misura e le modalita' della deduzione sono stabilite dal regolamento.

[8]Agli ufficiali « a disposizione », per la perdita di anzianita', si applica la norma di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art12 · fonte del testo