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[1]Gli ufficiali mobilitati possono essere sottoposti a consiglio di disciplina per decisione del comandante della grande unita' di guerra o della piazza forte, o della fortezza autonoma da cui l'inquisito dipende.

[2]La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina e' presa sulla base dell'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici dell'ufficiale stesso, i quali devono sempre osservare le prescrizioni stabilite per la contestazione degli addebiti e la visione degli atti. L'inquisito e' ammesso a produrre documenti, richiedere indagini e testimonianze, e a presentare le difese. All'uopo potranno essere fissati termini perentori.

[3]Il consiglio di disciplina e' formato di tre membri, designati dall'autorita' militare gerarchica cui spetta la facolta' di ordinarlo, tra gli ufficiali dipendenti in servizio effettivo, per i quali non si verifichino i casi di incompatibilita' stabiliti dall'articolo 92 della presente legge. Essi debbono essere, superiori di grado al giudicando, sempre che sia possibile, o almeno piu' anziani.

[4]Gli ufficiali generali appartenenti alle unita' mobilitate non possono essere sottoposti al consiglio di disciplina se non per decisione del capo di stato maggiore dell'esercito il quale forma e convoca il consiglio con le modalita' che ritiene opportune.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art120 · fonte del testo