Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009. 398 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Non possono far parte del consiglio di disciplina:

tolto: a) gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica;

tolto: b) il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, i sottocapi di stato maggiore dell'esercito e della marina e il sottocapo di stato maggiore per la difesa territoriale, gli ufficiali generali addetti al comando del corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

tolto: c) gli ufficiali appartenenti alla casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;

tolto: d) gli ufficiali che prestano servizio al ministero della guerra, della marina e della aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'arma aeronautica a disposizione del ministero dell'aeronautica); gli ufficiali degli ispettorati vari dell'esercito; gli ufficiali addetti all'ufficio militare del ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore dell'esercito, della marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata; gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali addetti al comando generale dell'arma; gli ufficiali addetti alla segreteria della commissione suprema di difesa, gli ufficiali di collegamento col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale o con altre gerarchie del Regime;

tolto: e) gli ufficiali frequentatori dei corsi delle scuole militari;

tolto: f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio e i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi dei comandi militari marittimi e i capi ufficio dei comandi della difesa territoriale e dei comandi di zone militari;

tolto: g) i capi di stato maggiore dei comandi di zona aerea territoriale, per questi ultimi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere l) ed m);

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: h) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

tolto: i) l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado (inclusivamente) dell'inquisito, dell'offeso danneggiato;

tolto: l) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare chi per ufficio diede parere in merito;

tolto: m) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

tolto: n) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta formale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art92 · fonte del testo