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[1]Agli ufficiali aventi grado di generale di corpo d'armata che, entro il 31 dicembre 1928, cessarono dal servizio permanente per aver compiuto il periodo di servizio di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, o per aver raggiunto, nel grado che allora rivestivano, i limiti di eta', ridotti dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, e' esteso fino al raggiungimento de limiti di eta' fissati dalle disposizioni precedentemente in vigore, il trattamento stabilito dall'articolo 206 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computando, per la determinazione dell'assegno personale, lo stipendio, il supplemento del servizio attivo, l'indennita' militare e l'assegno per spese di rappresentanza in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.
[2]Dalla data di cessazione dell'assegno personale previsto dal presente articolo o dalla data della morte, ove questa avvenga prima della cessazione del detto assegno, agli ufficiali generali di corpo d'armata o alle loro famiglie e' applicato il trattamento di quiescenza stabilito dal primo e terzo comma dell'articolo unico del Regio decreto 7 maggio 1925, numero 580.
[3]Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di eta' ridotti dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di eta' stabiliti dalle precedenti disposizioni, purche' il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
