Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, abbiano comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unita' equivalenti e siano collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purche' abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra suddetta.
tolto: Nulla e' innovato alle disposizioni dell'articolo 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria dei colonnelli provenienti dalla posizione di « a disposizione ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art126 · fonte del testo