Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, abbiano comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unita' equivalenti e siano collocati in ausiliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purche' abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra suddetta.
[2]Nulla e' innovato alle disposizioni dell'articolo 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per quanto concerne la permanenza nella posizione ausiliaria dei colonnelli provenienti dalla posizione di « a disposizione ».
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
