Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga trasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianita' originaria; l'ufficiale, a domanda, puo' essere trasferito nell'arma di provenienza in servizio permanente effettivo e, in tal caso conserva l'anzianita' posseduta nell'arma, dei carabinieri Reali.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art128 · fonte del testo