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Gli ufficiali del ruolo mobilitazione provenienti dal ruolo M conservano diritto all'aumento di due anni del limite di eta', qualora cessino dal servizio con lo stesso grado con il quale furono immessi nel predetto ruolo mobilitazione all'atto dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934, n. 899.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art129 · fonte del testo