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[1]Agli ufficiali collocati in congedo provvisorio prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.

[2]Agli ufficiali collocati in ausiliaria prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art132 · fonte del testo