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[1]((Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresi' essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:
- a)gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, la' dove esista, e dei corpi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermita' riportate in guerra; sempre che tali ferite od infermita' diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge;
- b)gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione la dove esista e dei corpi. 9
[2]La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unita' di cui all'articolo precedente. 9
[3]Agli ufficiali indicati nella precedente lettera b), qualora siano affetti da esiti di lesioni od infermita' per le quali sia stata concessa una pensione di guerra e' riservata, con diritto di precedenza su quelli di cui alla lettera a), la meta' delle vacanze che annualmente si formano nella categoria dei riassunti. 9
[4]A tale uopo i posti che si renderanno gradualmente vacanti saranno conferiti alternativamente, ad uno degli ufficiali mantenuti in servizio e ad uno degli ufficiali di cui alla lettera a). 9
[5]La riassunzione degli ufficiali mantenuti in servizio viene effettuata sentito solo il parere del collegio medico-legale)). 9
[6]Peraltro nella prima attuazione della presente legge il limite anzidetto di quattrocentocinquanta unita' potra' essere superato di non oltre venti unita', ma soltanto per l'eventuale trasferimento di ufficiali mantenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il 1° luglio 1935, o di ufficiali del servizio permanente effettivo che abbiano presentato domanda di mantenimento in servizio e di contemporanea riassunzione entro la stessa data del 1° luglio 1935 e che siano dichiarati idonei al mantenimento dalle autorita' sanitarie; la riassunzione di questi ufficiali viene effettuata a giudizio insindacabile del ministro prescindendo dalle norme di cui ai precedenti comma.
[7]L'indicata eccedenza di venti unita' dovra' essere assorbita con le successive eliminazioni di ufficiali riassunti, esclusi quelli che in base al secondo comma del precedente articolo sono compresi negli organici delle armi e dei corpi.
[8]Gli ufficiali di cui al presente articolo non potranno esser trasferiti nella categoria dei riassunti se, compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, non siano stati dichiarati prescelti.
[9]COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373.
[10]All'ufficiale riassunto, dichiarato prescelto per l'avanzamento per meriti speciali, si applicano i limiti di eta' del grado per il quale e' stato dichiarato prescelto.
[11]L'ufficiale riassunto dichiarato non prescelto per la seconda volta nello stesso grado e' collocato fuori organico.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1939, n. 1081
9con decorrenza dal 1 gennaio 1940
La L. 13 luglio 1939, n. 1081, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII.
Testo in vigore dal 20 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
