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[1]Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresi' essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:
- a)gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente effettivo delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, la' dove esista, o dei corpi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermita' riportato in guerra, sempre che tali ferite od infermita' diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge;
- b)gli ufficiali fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo, delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, la' dove esista, e dei corpi, nel caso in cui la loro infermita' dipendente da cause di guerra sia talmente aggravata a giudizio delle autorita' sanitario competenti da rendere indispensabile il collocamento a riposo.
[2]La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo della autorita' sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite dello quattrocentocinquanta unita' di cui all'articolo precedente.
[3]Peraltro nella prima attuazione della presente legge il limite anzidetto di quattrocentocinquanta unita' potra' essere superato di non oltre venti unita', ma soltanto per l'eventuale trasferimento di ufficiali mantenuti in servizio che abbiano presentato domanda di riassunzione entro il ((1° luglio 1935)), o di ufficiali del servizio permanente effettivo che abbiano presentato domanda di mantenimento in servizio e di contemporanea riassunzione entro la stessa data del ((1° luglio 1935)) e che siano dichiarati idonei al mantenimento dalle autorita' sanitarie; la riassunzione di questi ufficiali viene effettuata a giudizio insindacabile del ministro prescindendo dalle norme di cui ai precedenti comma.
[4]L'indicata eccedenza di venti unita' dovra' essere assorbita con le successive eliminazioni di ufficiali riassunti, esclusi quelli che in base al secondo comma del precedente articolo sono compresi negli organici delle armi e dei corpi.
[5]Gli ufficiali di cui al presente articolo non potranno esser trasferiti nella categoria dei riassunti se, compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, non siano stati dichiarati prescelti.
[6]COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1937, N. 944, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2373.
[7]All'ufficiale riassunto, dichiarato prescelto per l'avanzamento per meriti speciali, si applicano i limiti di eta' del grado per il quale e' stato dichiarato prescelto.
[8]L'ufficiale riassunto dichiarato non prescelto per la seconda volta nello stesso grado e' collocato fuori organico.
Testo in vigore dal 31 maggio 1938 al 20 agosto 1939
