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L'anzianita' assoluta dell'ufficiale che abbia cessato di essere inscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi, subira', all'atto della riammissione, una deduzione pari all'interruzione salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservarla parzialmente o integralmente.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 31 maggio 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art14 · fonte del testo