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[1]L'anzianita' assoluta dell'ufficiale che abbia cessato di essere inscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi, subira', all'atto della riammissione, una deduzione pari all'interruzione salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservarla parzialmente o integralmente.

[2]((Non si fara' luogo a tale deduzione per gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati reintegrati nel grado dopo essere stati cancellati dai ruoli per aver assunto servizio effettivo, nel grado di ufficiale, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella milizia forestale, nella milizia della strada, nella milizia portuaria)).

Testo in vigore dal 31 maggio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 1938

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 31 maggio 1938. 57 parole aggiunte.

aggiunto: Non si fara' luogo a tale deduzione per gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati reintegrati nel grado dopo essere stati cancellati dai ruoli per aver assunto servizio effettivo, nel grado di ufficiale, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella milizia forestale, nella milizia della strada, nella milizia portuaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art14 · fonte del testo