Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 127 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ai militari del corpo della Regia guardia di finanza si applicano, anche dopo il 30 giugno 1935, tutte le disposizioni per essi in vigore alla data predetta in materia di stato o riflettenti gli ufficiali in congedo, nonche' quelle dei regolamenti relativi e del regolamento di disciplina militare. L'articolo 15, primo comma, del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, non ha efficacia nei riguardi delle materie sopra indicate, applicabili al Regio esercito successivamente alla predetta data del 30 giugno 1935.
tolto: Il presente articolo ha effetto anche per gli ufficiali di altre forze armate o di corpi militari od organizzati militarmente, per i quali in base alle attuali disposizioni siano applicabili per le materie indicate nel primo comma le norme riflettenti gli ufficiali del Regio esercito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art146 · fonte del testo