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[1]Ai militari del corpo della Regia guardia di finanza si applicano, anche dopo il 30 giugno 1935, tutte le disposizioni per essi in vigore alla data predetta in materia di stato o riflettenti gli ufficiali in congedo, nonche' quelle dei regolamenti relativi e del regolamento di disciplina militare. L'articolo 15, primo comma, del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, non ha efficacia nei riguardi delle materie sopra indicate, applicabili al Regio esercito successivamente alla predetta data del 30 giugno 1935.

[2]Il presente articolo ha effetto anche per gli ufficiali di altre forze armate o di corpi militari od organizzati militarmente, per i quali in base alle attuali disposizioni siano applicabili per le materie indicate nel primo comma le norme riflettenti gli ufficiali del Regio esercito.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art146 · fonte del testo