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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale, salvo quanto diversamente disposto negli articoli precedenti, entrera' in vigore il 1° luglio E' data facolta' al ministro per la guerra per la prima applicazione della presente legge di emanare con decreto ministeriale, di concerto col ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia, inserto, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 giugno 1935 Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel.
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
