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Nessuna rettifica di anzianita', per mancata promozione o per errata assegnazione di posto, nel ruolo, puo' disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Scaduto tale termine non sono ammessi in merito reclami o domande degli interessati.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
