Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. 297 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: La posizione di « fuori organico » e' quella dell'ufficiale (tenente colonnello e gradi inferiori) che cessa definitivamente, a domanda o di autorita', dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge ed e' inscritto in appositi ruoli. Detto ufficiale rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestiva in servizio permanente effettivo, all'atto del collocamento fuori organico.

tolto: L'ufficiale « fuori organico » puo' essere destinato dal ministro, in seguito a sua domanda, alle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso egli ha diritto ad una speciale indennita' da fissarsi con decreto Reale, di concerto con il ministro delle finanze, ed e' considerato a tutti gli effetti in servizio, continuando pero' a percepire gli assegni e le indennita', nella misura ridotta, come dall'art. 144.

tolto: All'ufficiale « fuori organico » puo' essere inflitta la sospensione del grado, la quale e' regolata dalle stesse norme di cui all'art. 62.

tolto: L'ufficiale che in applicazione della legge d'avanzamento debba essere collocato « fuori organico » d'autorita' od a domanda, vi e' collocato anche se trovasi in aspettativa.

tolto: In tal caso cessa dall'aspettativa; ma se e' in aspettativa per motivi di salute, gli spettano - fino a che non sia dichiarato idoneo ad incondizionato servizio - solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione, che pero' non potranno essere superiori a quelli della posizione di « fuori organico ». Qualora al termine del periodo massimo in cui avrebbe potuto rimanere in aspettativa, sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, cessa di essere « fuori organico ».

tolto: In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della presente legge.

tolto: All'ufficiale «fuori organico» sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592 convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art22 · fonte del testo