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La disponibilita' non puo' avere durata minore di mesi due, ne' maggiore di mesi dodici ed e' applicata, previa inchiesta formale, e senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina, con decreto Reale che ne fissa la durata. Per i generali, l'applicazione e' subordinata alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art25 · fonte del testo