Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 172 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'aspettativa e' la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
tolto: a) riduzione di quadri;
tolto: b) prigionia di guerra;
tolto: c) infermita' temporanee provenienti da cause di servizio;
tolto: d) infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
tolto: e) motivi privati.
tolto: E' disposta a domanda, o di autorita', per le cause a), c), d); di diritto per la causa b); soltanto a domanda per la causa e).
tolto: Le cause indicate alle lettere c) e d) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quelle della lettera e) deve essere giustificata dall'ufficiale.
tolto: Prima del collocamento in aspettativa per infermita', all'ufficiale possono essere concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento.
tolto: Nel caso in cui alla lettera e), la durata dell'aspettativa non- puo' essere inferiore a quattro mesi; trascorsi i quali l'ufficiale puo' far domanda di richiamo anticipato in servizio. La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio del ministro.
tolto: Nella posizione di aspettativa puo' trovarsi anche l'ufficiale « a disposizione » nei casi di cui agli articoli 20 e 21.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art26 · fonte del testo