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[1]L'aspettativa e' la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

  • a)riduzione di quadri;
  • b)prigionia di guerra;
  • c)infermita' temporanee provenienti da cause di servizio;
  • d)infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
  • e)motivi privati.

[2]E' disposta a domanda, o di autorita', per le cause a), c), d); di diritto per la causa b); soltanto a domanda per la causa e).

[3]Le cause indicate alle lettere c) e d) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quelle della lettera e) deve essere giustificata dall'ufficiale.

[4]Prima del collocamento in aspettativa per infermita', all'ufficiale possono essere concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento.

[5]Nel caso in cui alla lettera e), la durata dell'aspettativa non- puo' essere inferiore a quattro mesi; trascorsi i quali l'ufficiale puo' far domanda di richiamo anticipato in servizio. La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio del ministro.

[6]Nella posizione di aspettativa puo' trovarsi anche l'ufficiale « a disposizione » nei casi di cui agli articoli 20 e 21.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art26 · fonte del testo