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[1]L'aspettativa e' la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
- a)riduzione di quadri;
- b)prigionia di guerra;
- c)infermita' temporanee provenienti da cause di servizio;
- d)infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
- e)motivi privati.
[2]E' disposta a domanda, o di autorita', per le cause a), c), d); di diritto per la causa b); soltanto a domanda per la causa e).
[3]Le cause indicate alle lettere c) e d) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quelle della lettera e) deve essere giustificata dall'ufficiale.
[4]Prima del collocamento in aspettativa per infermita', all'ufficiale possono essere concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento.
[5]Nel caso in cui alla lettera e), la durata dell'aspettativa non- puo' essere inferiore a quattro mesi; trascorsi i quali l'ufficiale puo' far domanda di richiamo anticipato in servizio. La concessione dell'aspettativa e' subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio del ministro.
[6]Nella posizione di aspettativa puo' trovarsi anche l'ufficiale « a disposizione » nei casi di cui agli articoli 20 e 21.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
