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[1]La sospensione dall'impiego puo' avere carattere:

  • a)precauzionale;
  • b)disciplinare;
  • c)penale;

[2]e puo' essere applicata, oltre che agli ufficiali in servizio permanente effettivo, anche a quelli « a disposizione », in disponibilita' ed in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

[3]Per l'ufficiale « a disposizione » il periodo di tempo trascorso in sospensione dall'impiego deve essere detratto da quello previsto per la permanenza nella posizione di « a disposizione ».

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art36 · fonte del testo