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[1]Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare e la natura di essi lo consigli, egli puo' essere senz'altro collocato in istato di sospensione precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino a che, cioe', siano ultimati tanto il procedimento penale quanto la formale inchiesta disciplinare, o si sia pronunciato l'eventuale consiglio di disciplina.

[2]Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

[3]Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

[4]Quando pero' da un procedimento penale comunque definito, emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

[5]Fuori del caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego e' revocata soltanto quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Quando invece sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il, periodo della precedente sospensione precauzionale revocandosi l'eventuale eccedenza.

[6]L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art37 · fonte del testo