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La sospensione disciplinare dall'impiego puo' essere inflitta, previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non puo' essere inferiore a due mesi, ne' superiore a dodici.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art38 · fonte del testo