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[1]Qualora l'ufficiale sia affetto da esiti di lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, comprese nelle tabelle numeri 3 e 4 annesse alla presente legge e conservi la capacita ad adempiere le funzioni inerenti al proprio grado ed alla propria arma o corpo, accertata dal collegio medico legale, puo', a domanda, non essere dispensato dal servizio permanente e continuare a far parte del proprio ruolo, o essere trasferito nel ruolo di mobilitazione della propria arma.

[2]La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art45 · fonte del testo