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[1]In qualunque momento l'ufficiale che dimostri di non possedere le qualita' necessarie (eccetto quelle fisiche per le quali si provvede a norma dell'art. 44) che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri, deve essere preso in esame per l'eventuale cessazione dal servizio.

[2]L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale, e' subordinata alle seguenti condizioni:

  • a)alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti,di generali d'armata o di corpo d'armata;
  • b)alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta delle autorita' previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, se si tratti di generali di brigata o di divisione;
  • c)alla decisione del ministro, su proposta delle autorita' previste dalla legge per i giudizi di avanzamento, per tutti gli altri Ufficiali.

[3]Le disposizioni del presente articolo abrogano anche quelle dell'art. 13 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per quanto riguarda gli ufficiali del Regio esercito.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art46 · fonte del testo