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Per gli ufficiali proposti per la cessazione dal servizio, in base all'articolo precedente, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento, la quale non avra' piu' luogo qualora all'ufficiale venga applicato il disposto dell'articolo stesso.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art47 · fonte del testo