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Il collocamento « fuori organico » ed « a disposizione », in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e ogni altra forma di cessazione dal servizio permanente sono effettuati con decreto Reale, nel quale, ove del caso, e' indicato se il provvedimento abbia avuto luogo a domanda.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art55 · fonte del testo