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[1]Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento o vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:

  • a)gli ufficiali generali a sessantadue anni di eta';

[2]gli ufficiali superiori a cinquantotto anni di eta';

[3]i capitani a cinquantasei anni di eta';

[4]i subalterni a cinquantacinque anni di eta'.

  • b)gli ufficiali che divengono fisicamente inidonei al servizio della categoria del complemento.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art68 · fonte del testo