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[1]Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento o vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:
- a)gli ufficiali generali a sessantadue anni di eta';
[2]gli ufficiali superiori a cinquantotto anni di eta';
[3]i capitani a cinquantasei anni di eta';
[4]i subalterni a cinquantacinque anni di eta'.
- b)gli ufficiali che divengono fisicamente inidonei al servizio della categoria del complemento.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
