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Il ministro ha facolta' di collocare a riposo con inscrizione, se idonei, nella riserva, per motivi disciplinari, previa chiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del compimento del periodo di permanenza nell'ausiliaria.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art73 · fonte del testo