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Il ministro ha facolta' di collocare a riposo con inscrizione, se idonei, nella riserva, per motivi disciplinari, previa chiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del compimento del periodo di permanenza nell'ausiliaria.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
