Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1950 al 16 dicembre 2009. 275 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai generali e ai colonnelli collocati in ausiliaria in applicazione della legge 8 gennaio 1931-IX, n. 29, o quali provenienti dalla posizione di «fuori quadro» e (giaa' « a disposizione») che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1913-1918, ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo o una campagna 1915-1918 e la campagna Africa orientale 1935-1936, compete la seguente indennita' annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:
tolto: colonnelli...L. 9.000 colonnelli che abbiano comandato in linea, durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unita' equivalenti... » 12.000 generali di brigata... » 12.000 generali di divisione... » 14.000 generali di corpo d'armata... » 16.000 generali di corpo d'armata, designati d'armata... » 18.000
tolto: Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo puo' essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che non siano stati ancora giudicati e designati dalla Commissione centrale di avanzamento pel grado superiore e contino almeno quaranta anni di servizio utile per la pensione.
tolto: La domanda puo' essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di eta', oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima meta' del ruolo.
tolto: Per gli ufficiali generali sara' sentito il Consiglio dei Ministri.
tolto: Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento dell'indennita' stabilita nel presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art72 · fonte del testo