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[1]Gli ufficiali in congedo provvisorio, fino al grado di tenente colonnello compreso, che il ministro credera' di impiegare, saranno assegnati alle varie unita' in base alle norme, fissate dall'articolo 65, per gli ufficiali di complemento.
[2]L'impiego degli ufficiali in congedo provvisorio di grado superiore a tenente colonnello e' in facolta' del ministro della guerra.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
