Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La categoria della riserva comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, dall'ausiliaria, o dal congedo provvisorio, nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge e che non abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito dall'articolo 80.
tolto: Debbono esservi inscritti, purche' idonei, anche gli ufficiali di complemento che cessino di appartenere a tale categoria per limiti di eta' o per motivi fisici e, a domanda gli ufficiali dispensati da qualsiasi servizio per infermita', che abbiano ricuperata la idoneita' necessaria e non abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito dall'articolo 68.
tolto: Vi possono inoltre essere inscritti, a domanda, e su decisione del ministro, gli ufficiali gia' dispensati dal servizio per infermita' che conservino, od abbiano riacquistato, la sola idoneita' a particolari servizi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art77 · fonte del testo