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[1]La categoria della riserva comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente, dall'ausiliaria, o dal congedo provvisorio, nei casi e nelle condizioni previste dalla presente legge e che non abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito dall'articolo 80.

[2]Debbono esservi inscritti, purche' idonei, anche gli ufficiali di complemento che cessino di appartenere a tale categoria per limiti di eta' o per motivi fisici e, a domanda gli ufficiali dispensati da qualsiasi servizio per infermita', che abbiano ricuperata la idoneita' necessaria e non abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito dall'articolo 68.

[3]Vi possono inoltre essere inscritti, a domanda, e su decisione del ministro, gli ufficiali gia' dispensati dal servizio per infermita' che conservino, od abbiano riacquistato, la sola idoneita' a particolari servizi.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art77 · fonte del testo