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[1]Gli ufficiali in congedo assoluto sono quelli che, cessando dal servizio permanente, non possono essere collocati in alcuna delle categorie del congedo, e quelli che cessano di appartenere alle categorie del congedo.

[2]Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, ma conservano il grado e la relativa uniforme, e sono soggetti alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art81 · fonte del testo