Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per la formazione del consiglio nei casi di cui agli articoli 87, ultimo capoverso, e 90, ciascuna delle forze armate concorre con uno dei componenti, in modo che il presidente sia della forza armata alla quale appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a consiglio, due membri dell'altra forza armata se i giudicandi sono due.
tolto: Se i giudicandi sono tre o piu', il presidente e' dato dalla forza armata cui appartiene il meno elevato in grado dei giudicandi, e i due membri dalle altre forze armate traendo il meno anziano da quella cui appartiene il piu' elevato dei giudicandi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art91 · fonte del testo