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[1]La decisione di sottoporre l'ufficiale a consiglio di disciplina spetta al comandante del corpo d'armata da cui dipende l'ufficiale inquisito, sempre quando il ministro competente non decida di avocare a se' il deferimento dell'ufficiale al consiglio di disciplina, nel qual caso puo' anche designare l'autorita' che deve convocare il consiglio.

[2]Se trattisi di piu' ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, la decisione e' riservata al ministro.

[3]Quando siavi corresponsabilita' fra ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali a consiglio di disciplina spetta al ministro per la guerra, o per la marina, o per l'aeronautica, a seconda che il piu' elevato in grado o il piu' anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 1 gennaio 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art87 · fonte del testo