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[1]Il consiglio di disciplina e' stabilito in relazione al grado dell'ufficiale che vi e' sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo od « a disposizione ».
[2]Nella giurisdizione dei comandi di cui al precedente articolo e' istituito, su designazione dei rispettivi comandanti, un consiglio di disciplina annuale, per ciascun grado indicato nella tabella allegata alla presente legge.
[3]Saranno nominati inoltre per la stessa durata dei supplenti per i casi di incompatibilita' previsti dalla legge, o di impedimento.
[4]Salvo necessita' riconosciute dal ministro, i componenti del consiglio non possono essere confermati per l'anno seguente.
[5]Nel caso che alla dipendenza di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai comandi la cui sede e' piu' vicina.
[6]La tabella allegata n. 2, stabilisce la composizione del consiglio.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 31 maggio 1938
