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[1]Il consiglio di disciplina e' stabilito in relazione al grado dell'ufficiale che vi e' sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo od « a disposizione ».
[2]Nella giurisdizione dei comandi di cui al precedente articolo e' istituito, su designazione dei rispettivi comandanti, un consiglio di disciplina annuale, ((come)) indicato nella tabella allegata alla presente legge.
[3]Saranno nominati inoltre per la stessa durata dei supplenti per i casi di incompatibilita' previsti dalla legge, o di impedimento.
[4]Salvo necessita' riconosciute dal ministro, i componenti del consiglio non possono essere confermati per l'anno seguente.
[5]Nel caso che alla dipendenza di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai comandi la cui sede e' piu' vicina.
[6]La tabella allegata n. 2, stabilisce la composizione del consiglio.
Testo in vigore dal 31 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
