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[1]L'ufficio di presidente o di membro del consiglio cessa:
[2]1° per trasferimento;
[3]2° per promozione;
[4]3° per incompatibilita' di cui alla presente legge;
[5]4° per cessazione dal servizio permanente effettivo o dalla posizione di « a disposizione ».
[6]L'ufficiale che cessa dall'ufficio di presidente o di membro del consiglio e' subito sostituito.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
