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[1]L'ufficio di presidente o di membro del consiglio cessa:

[2]1° per trasferimento;

[3]2° per promozione;

[4]3° per incompatibilita' di cui alla presente legge;

[5]4° per cessazione dal servizio permanente effettivo o dalla posizione di « a disposizione ».

[6]L'ufficiale che cessa dall'ufficio di presidente o di membro del consiglio e' subito sostituito.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art93 · fonte del testo