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[1]Quando debbasi sottoporre a consiglio di disciplina un ufficiale generale, il ministro ordina, forma e convoca il consiglio con le modalita' che ritiene opportune.

[2]Nei casi di corresponsabilita', i ministri interessati prenderanno accordi sulla base delle disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art96 · fonte del testo