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[1]Quando debbasi sottoporre a consiglio di disciplina un ufficiale generale, il ministro ordina, forma e convoca il consiglio con le modalita' che ritiene opportune.
[2]Nei casi di corresponsabilita', i ministri interessati prenderanno accordi sulla base delle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
