Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'autorita' che ha convocato il consiglio ne da' comunicazione scritta all'ufficiale che vi e' sottoposto. Rimette, contemporaneamente, al presidente l'ordine di convocazione e gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi devono essere comprese le eventuali difese scritte dall'inquisito.
tolto: L'ufficiale sottoposto a consiglio non e' ammesso a fare nuove istanze, ne' ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, salvo l'eccezione di cui all'art. 100.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art97 · fonte del testo