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[1]L'autorita' che ha convocato il consiglio ne da' comunicazione scritta all'ufficiale che vi e' sottoposto. Rimette, contemporaneamente, al presidente l'ordine di convocazione e gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi devono essere comprese le eventuali difese scritte dall'inquisito.

[2]L'ufficiale sottoposto a consiglio non e' ammesso a fare nuove istanze, ne' ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, salvo l'eccezione di cui all'art. 100.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art97 · fonte del testo